Niente cognome materno ai bimbi

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cognome materno

La legge parlava già chiaro. Ai figli riconosciuti dal padre naturale non si può dare il cognome della madre, ma quello paterno. Eppure una coppia, pur conoscendo la legge, ci aveva provato. Ma la Corte Costituzionale ha ribadito che i neonati devono portare il cognome paterno, anche se questa decisione è frutto di una società patriarcale che non rispetta più il modello in cui viviamo. Ma la Corte Costituzionale aggiunge un punto importante: in futuro questa particolare regola dovrà essere rivista, perché non più al passo con i tempi.

La coppia che si era rivolta in tribunale per poter dare il cognome materno alla propria bambina si è così vista respingere la richiesta. Il problema resta di attualità, perché molte coppie italiane, per diversi motivi, richiedono di poter assegnare ai figli il cognome della madre. Una speranza verso il cambio di rotta arriva proprio dalla parte finale della sentenza. Anche il tribunale sente l’esigenza di modificare questa norma frutto di un retaggio che non ci appartiene più.

Ven 17/02/2006 da Patrizia Chimera

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17 febbraio 2006 12:15
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Il “retaggio” del cognome paterno CI APPARTIENE (eccome se ci appartiene!)e, spero, continuerà ad appartenerci per sempre! La propria discendenza deve essere ben identificabile! Chiunque attenti all’alienazione di tale prezioso retaggio, che in quanto tale è un nostro diritto, vorrebbe di fatto provocare la perdita della propria identità, non solo dal punto di vista strettamente individuale, ma anche storico e culturale! Una cosa sarebbe aggiungere anche il cognome della madre dopo quello del padre, un’altra cosa è sopprimere del tutto quello paterno, cosicchè, fra l’altro, ad ogni cambio generazionale l’individuo cambierebbe il proprio cognome!
Già si sta troppo esagerando nel far si che ai nuovi nati venga “concesso”, come luogo di nascita, il comune di residenza dei genitori, distante anche ottomila chilometri da quello natale!
SAREBBE L’ORA DI SMETTERLA CON QUESTO CONTINUO FURTO D’IDENTITA’E DIRE “BASTA”!

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Aphrael 17 febbraio 2006 13:56
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Veramente da parte di madre la discendenza è sempre certa, quindi è il metodo migliore per identificarla con certezza. Inoltre che significato ha la “discendenza”? Poteva andare bene quando c’era un sistema feudale(anche se con riserva, visto che comunque passava tutto ai maschi e la discendenza femminile veniva letteralmente ignorata), con tanto di titoli e terre da affidare ai propri discendenti, ma al giorno d’oggi mi sembra superato.
E comunque facendo due semplici calcoli, ad ogni generazione non cambia il cognome. Allo stato attuale delle cose, i figli maschi continuano a trasmettere lo stesso cognome, le femmine no. Se venisse imposto il cognome della madre, accadrebbe esattamente il contrario: le femmine continuerebbero a trasmettere il cognome di famiglia e i maschi no. Ma forse è questo che rode, vero?

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Letterio Iannello Lillo 17 febbraio 2006 19:02
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Sicuramente è molto più un problema di “inversione di ruoli” che di parità di diritti”.

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17 febbraio 2006 19:05
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Il massimo dell’equità sarebbe quello lasciar la possibilità al diretto interessato di scegliere quale cognome adottare. Questo naturalmente al raggiungimento dell’età della ragione.
Alla nascita è sicuramente più logico registrare il neonato col cognome materno, anche per non creare discriminazioni. Una mamma ce l’hanno quasi tutti, un padre un po’ meno

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Gfb 17 febbraio 2006 19:07
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Il massimo dell’equità sarebbe quello lasciar la possibilità al diretto interessato di scegliere quale cognome adottare. Questo naturalmente al raggiungimento dell’età della ragione.
Alla nascita è sicuramente più logico registrare il neonato col cognome materno, anche per non creare discriminazioni. Una mamma ce l’hanno quasi tutti, un padre un po’ meno

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Letterio Iannello Lillo 18 febbraio 2006 01:19
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Se si intende attribuire il cognome materno non come ponderata scelta alternativa (per quanto mi riguarda, molto discutibile e ingiusta) degli interessati ma come imposizione, ci troviamo senz’altro di fronte ad un palese tentativo di “inversione di ruoli” allo scopo di costruire una società ma****rcale con sottomissione degli esponenti di sesso maschile. Non si tratta certo della volontà del “raggiungimento della parità di diritti tra i sessi”!
E a chi argomenta col solito “luogo comune”, dicendo che la discendenza materna è sempre certa e quella maschile no, viene spontaneo rispondere che oggi (ventunesimo secolo!), nel dubbio, i padri possono facilmente e velocemente ricorrere all’analisi del DNA (anche a domicilio, tramite l’apposito kit: basta solo qualche centinaio di euro!).

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Lilli 18 febbraio 2006 10:56
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Ma dov’è il problema?Se la coppia insieme decide di dar al proprio figlio il cognome materno non ci vedo nulla di male.La coppia che ha fatto richiesta avrà avuto i suoi motivi.La nostra cultura ci abitua a dare il cognome paterno,ma se alcuni genitori vogliono cambiare questa usanza secondo me non c’è nulla di strano.Ognuno dovrebbe decidere per proprio conto.

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Letterio Iannello Lillo 18 febbraio 2006 11:50
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Visto che ancora non sono stato chiaro, me ne scuso e, per far capire cosa succederebbe se l’idea che “ognuno dovrebbe decidere PER PRORPIO CONTO” se attribuire il cognome paterno o materno andasse in porto, riporto ancora una volta, quanto da me già scritto sopra nel primo commento (che per una mia distrazione porta “anonymous” come nome dell’autore).
>
Saremmo privati dell’identità: a questo punto, tanto varrebbe essere solo dei numeri, utili solo per mandare avanti le catene di montaggio delle fabbriche!
Vi sembra niente o il Grande Fratello ha già fatto troppi proseliti?

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Lilli 18 febbraio 2006 13:56
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Letterio io proprio non capisco cosa vuoi dire.Se l’identità viene dal nostro nome e cognome,assumendo quello di nostra madre avremmo comunque una nostra identità.Non cambierebbe nulla:secondo me dare la libertà di scelta non cambierebbe molto le cose.Alcune persone continuerebbero come è sempre stato a dare il cognome del padre,altri darebbero quello della madre.Io personalmente sono d’accordo a dare il cognome del padre,ma se una coppia per motivazioni proprie decide diversamente perchè impedirglielo?Sarebbe una legge di civiltà!

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Letterio Iannello Lillo 18 febbraio 2006 18:42
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Dunque cercherò di spiegarmi ancora una volta, considerato il fatto che gli automatismi del sito mi hanno cancellato (vedi spazio libero)la parte che avevo ricopiato dal mio primo commento:
Se ogni coppia, pur non sussistendo particolari condizioni che potrebbero giustificare una deroga,
fosse libera di dare il cognome materno al proprio nascituro, si rischierebbe che ad ogni cambio di generazione un individuo cambierebbe il proprio cognome, il che corrisponerebbe ad un’alienazione della propria storia e dunque della proprie radici. Se qualcuno non lo sapesse, oggi milioni di persone effettuano ricerche genealogiche soprattutto perchè si sentono in crisi di identità. I discendenti degli immigrati in USA (che costituiscono la maggioranza dei cittadini), ad esempio, impiegano enormi sforzi a tal proprosito.
Le ricerche genealogiche sono già difficilissime da effettuare, figuriamoci se la discendenza dovesse cambiare cognome, magari ogni trenta/cinquant’anni: sarebbe un totale disastro!Un eccidio delle identità!
Un consiglio: se non avete ancora provato a ricercare le vostre radici, provateci! E capirete l’importanza di ciò che intendo! Un paese CIVILE, al contrario di quanto sostieni, deve AGEVOLARE E NON COMPLICARE LA RICERCA DELLE PROPRIE RADICI!!

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Lilli 18 febbraio 2006 18:54
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Continuo ad essere in disaccordo.Se io mi chiamo mario rossi continuerò ad esserlo.Mio figlio potrà chiamarsi gino rossi o gino bianchi con il cognome di mia moglie.E la sua identità sarebbe quella.La ricerca genealogica dovrebbe solo tener conto di questo fatto:non mi sembra un’impresa tanto impossibile.

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Cloe 18 febbraio 2006 18:56
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L’identità non viene dalle nostre radici ma da chi siamo noi e come viviamo noi.Io porto il cognome di mia madre (non ho un padre) ma non per questo mi sento priva di’identità.Le radici ci dicono solo chi sono stati i nostri antenati ma non chi siamo noi.

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Letterio Iannello Lillo 18 febbraio 2006 22:23
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Cloe, NOI SIAMO QUEL CHE FUMMO!
Mi stupisco di te: una che si sceglie un nick risalente nientedimenoche ad un personaggio della mitologia greca che alla fine ritrova il padre!
Per quanto mi riguarda, grazie al tuo intervento, i miei interventi sull’argomento possono finalmente ritenersi conclusi!

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Abele 23 febbraio 2006 22:16
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Salve a tutti,

potrei sapere se al cognome paterno posso unire anche quello materno?

distinti saluti

Abele

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Aphrael 16 aprile 2006 21:02
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Siamo quello che fummo? Se fra i miei antenati ci fossero stati dei nazisti, questo fa di me una nazista? Siamo dunque alla teoria che le colpe dei padri ricadono sui figli? Ognuno crea da se ciò che vuole essere. E se il tuo problema esistenziale più grave è sapere da dove provenivano i tuoi antenati, vuol dire che non sai cosa vuol dire avere un problema.

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Simona aiuti 30 maggio 2006 16:31
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E’ una vergogna che noi donne non possiamo dare liberamente da sposate il cognome ai nostri figli e sono delle lobotomizzate indegne della carta d’identità che dovrebbero strapapre quelle che non divendono questa batatglia che io porto avanti

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Simona aiuti 30 maggio 2006 16:32
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E’ una vergogna che noi donne non possiamo dare liberamente da sposate il cognome ai nostri figli e sono delle lobotomizzate indegne della carta d’identità che dovrebbero strapapre quelle che non divendono questa batatglia che io porto avanti.
E’ bene darsi da fare

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Roberta tasso 21 agosto 2006 01:49
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Aphrael non hai proprio capito. se i tuoi antenati sono stati dei nazisti tu potresti proprio per questo essere si nazista ma anche una di idee completamente opposte. credo che hai completamente frainteso il significato di siamo quel che fummo.

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Miriam 20 febbraio 2007 08:29
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sinceramente credo che si stia delirando!!!!!
ci sono diecimila prolblemi al mondo e noi stiamo qui a discutere sul fatto se sia giusto mantenere o meno una mentalità pa****rcale e maschilista. Mi ritrovo sulla mia carta d’identità alla voce “stato civile” il cognome di mio marito, ma non leggo il mio sulla sua carta d’identità. E questo è solo un esempio… Porto dentro di me un bimbo per nove mesi, il corpo che cambia, nausee, limitazioni, dolore del parto, allattamento e primi mesi fatti di cambi di pannolini poco più e non ho il diritto di dare il mio cognome a mio figlio???? Ma siamo matti??? Senza contare il fatto che moltissime donne quel bambino se lo crescono da sole perché il padre che tanto vuole tenere radicate le radici, in realtà scopre di non averne e se ne va con la prima che passa… Purtroppo la società ha mille sfaccettature non sempre piacevoli, anche io darei il nome di suo padre a mio figlio ma perché non ho motivazioni per non farlo… Non ha un cognome vergognoso ed è un uomo fin troppo presente. Non mi sento di criticare le necessità altrui. Più che stare a guardare chi era il trisnonno del nostro nonno, dovremmo investire il tempo in qualcosa di più costruttivo… come, non so uno a caso, educare i nostri figli invece di vederli in giro come cialtroni e sentire continuamente fatti riprorevoli al telegiornale.
Quanto a uno dei primi post che cito “Già si sta troppo esagerando nel far si che ai nuovi nati venga “concessoâ€, come luogo di nascita, il comune di residenza dei genitori, distante anche ottomila chilometri da quello natale!”, mi limito a dirti che sei fortunato tu a vivere dove sei nato. Io che mi sono trasferita a 500 km di distanza ne ho le scatole piene ad andare ogni volta al mio comune di nascita pur avendo tempo e denaro. Non posso biasimare simili scelte senz’altro più comode per chi si deve spostare per vivere. Senz’altro hanno motivazioni ben più serie delle crisi d’identita! ciao

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Miramare 9 marzo 2007 18:08
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Ma adesso la giurisprudenza si è adeguata:
IL COGNOME NON ESISTE PIU’!
(e neanche il luogo di nascita).
COMPLIMENTI!

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Paola 12 settembre 2007 17:08
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Io sono abbastanza arrabbiata a riguardo di qs argomento. Sono in attesa del mio secondogenito (maschio) e vorrei aggiungere ad entrambi i miei figli anche il mio cognome, soprattutto perchè altrimenti si estinguerebbe. Sto combattendo anch’io la mia piccola battaglia a riguardo. Simona visto che lotti anche tu per qs. sacrosanto diritto, scrivimi che combattiamo insieme!!

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Laura 30 novembre 2007 18:48
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la possibilità di scegliere liberamente quale cognome trasmettere ai figli mi sembra solo una questione di civiltà. non ha niente a che fare nè con la genetica, nè con una presunta identità che non dipende da un cognome.
ciascuno di noi è portatore di quattro cognomi e di quattro patrimoni genetici…poi di cognome ne viene IMPOSTO solo uno, privilegiando la linea paterna. perchè?? in virtù di cosa??
sarebbe ora di finirla e di andare oltre, anche in questo!
una madre di due figli che NON portano il mio cognome. purtroppo.

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Laura 30 novembre 2007 18:53
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a proposito, nel frattempo c’è un ddl che è passato in senato ad ottobre 2007 ma che da quanto mi risulta non è ancora arrivato alla camera che consentirà il doppio cognome….se il ddl non ci metterà altri 25 anni ad arrivare alla camera forse prima o cominceremo ad uscire da questo stantio sistema pa****rcale!

ps: lo sapete che l’energia della vita, il dna mitocondriale, si trasmette solo per via materna?? e cioè che da dove veniamo siamo oggettivamente in grado di ricostruirlo solo per via matrilineare?? meditate gente

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Valeriana 1 gennaio 2008 18:18
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Così per secoli ci hanno imbrogliato facendoci credere che gli spermatozoi corrispondessero al seme umano

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Emilia 1 febbraio 2008 17:19
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ciao ho tanta voglia di cono
scere laura pausini

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Marisa 25 febbraio 2008 10:40
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LEGGETE UN PO QUESTA SENTENZA CHE è ANDATA A BUON FINE.
MIO FIGLIO 8 ANNI FA HA PORTATO PER 4 GIORNI IL MIO COGNOME E POI IL PADRE L’HA RICONOSCIUTO. HO DOVUTO TOGLIERE IL MIO
PERCHè SAREBBE RIMASTO PER PRIMO E QUINDI LUI AVREBBE CAPITO CHE ERA UN FIGLIO NON RICONOSCIUTO ALLA NASCITA E VISTO IL “PADRE”
NON MI SEMBRAVA BELLO. HO SBAGLIATO E ORA DEVO ANDARE PER AVVOCATI E TRIBUNALI DEI MINORI(VISTO CHE NON MI PASSA NEANCHE L’ASSEGNO MENSILE).
PERò PER IL SECONDO FIGLIO VORREI NON SBAGLIARE PIù.
MARISA

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

DIRITTO

1. L?appello è infondato.

Il diniego ministeriale di dare corso all?istanza di aggiunta del cognome materno a quello paterno dell?originario ricorrente, reso nonostante il favorevole parere espresso dal Procuratore generale presso la Corte di appello, si fonda sulla prevalenza attribuita all?interesse pubblico all?immutabilità del nome rispetto alle ragioni di natura affettiva e sentimentale prospettate dal richiedente, nonché rispetto al desiderio di rendere più saldo il rapporto affettivo tra fratelli (il richiedente e la sorella, nata dalle seconde nozze della madre, che aveva presentato analoga istanza di aggiunta al proprio del cognome materno).

Si sostiene, inoltre, nel provvedimento in questione che una modifica del cognome dei due fratelli potrebbe indurre in errore sul loro reale status.

Il Tribunale amministrativo, nell?annullare il diniego, ha argomentato in ragione di una mancata indicazione sia delle ragioni di dissenso dell?Amministrazione, a fronte del parere positivo espresso dal Procuratore generale, sia delle ragioni di non considerazione delle giustificazioni di carattere morale ed affettivo, nonché di carattere sociale, offerte a sostegno dell?istanza, nonché in ragione della erroneità della tesi sostenuta nel provvedimento di diniego, secondo cui l?accoglimento dell?istanza avrebbe potuto ingenerare errori sul reale status della persona.

2. Le tesi del Tribunale amministrativo possono essere condivise.

Il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome, ai sensi degli artt. 153 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, costituisce, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. IV Sez., n. 906/89; par. III, n. 26/86), provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell?interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome, connesso ai profili pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell?individuo nella comunità sociale, può venire contemperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare o modificare nonché di coloro che a quel mutamento intendano opporsi.

Dalla natura discrezionale dell?impugnato provvedimento di diniego discende ? secondo i principi ? che il sindacato giurisdizionale dello stesso può essere condotto, quanto al vizio intrinseco dello sviamento, sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione.

Nella fattispecie in esame, il diniego si fonda su una comparazione, da ritenere inadeguata, dell?interesse dell?istante M. C. con l?interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome e si risolve nella attribuzione di una prevalenza all?interesse alla immutabilità del nome.

Invero, è stata già affermata dalla Sezione (cfr. dec. n. 750/84 e 1220/73) l?illegittimità di un provvedimento che neghi al richiedente l?aggiunta di un cognome al proprio ove esso non risulti sufficientemente motivato in ordine al dissenso dagli atti istruttori, favorevoli alla richiesta dell?interessato.

Nella fattispecie, il Ministero di grazia e giustizia non ha indicato le ragioni di opposizione rispetto al favorevole parere espresso dal Procuratore generale. Nel primo motivo di appello si sostiene che tale parere, avente natura di atto interno, era comunque immotivato e come tale non richiedeva una esplicita confutazione, ma tale argomentazione non può essere condivisa.

Appare, invero, evidente che il parere favorevole del Procuratore generale sia stato espresso con riferimento alle ragioni esplicitate dal richiedente nella propria istanza, in condivisione delle stesse, sicchè, trattandosi di provvedimento discrezionale, l?Amministrazione aveva l?onere di rendere note le ragioni di esercizio del proprio potere in dissenso rispetto a detto parere.

Né può condividersi quanto affermato nel secondo motivo di appello, circa la mancata indicazione delle ragioni di ordine sociale sottostanti la richiesta di modifica del cognome, che sarebbero state autonomamente apprezzate dal T.A.R. nella sentenza impugnata.

Invero, premesso che l?art. 158 R.D.L. 9 luglio 1939 n. 1238 [1]pone come unico divieto l?aggiunta al proprio cognome di un altro che abbia importanza storica o appartenga a famiglia illustre o nota con il quale il richiedente non abbia nessun rapporto; che, è stato affermato che, pertanto, non sussiste divieto nel caso in cui il richiedente chieda di aggiungere al proprio cognome quello della madre (Par. III, n. 1374/84); che il principio di tendenziale stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, non implica l?assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità dell?individuo attraverso il solo cognome paterno (regola, peraltro, costituente una mera scelta legislativa contingente e modificabile, come dimostrano le innumerevoli iniziative parlamentari presentate in tal senso, mutuate da esperienze di paesi diversi, europei e non), la incontestata notorietà del cognome materno, M., del richiedente, proprio in quanto tale, non poteva essere ignorata né dall?Amministrazione, in sede di espressione di diniego, nè dal Tribunale amministrativo in sede di valutazione della compiutezza della motivazione del provvedimento.

Sotto tale profilo, vanno quindi, rigettate le tesi dell?Amministrazione appellante.

Non possono, altresì, essere condivise le argomentazioni che confutano la decisione impugnata relativamente al punto di motivazione del provvedimento concernente la possibilità che una modifica del cognome dei due fratelli potesse indurre ad un errore circa il loro reale status.

Invero, va al riguardo ricordato che non è previsto dall?ordinamento e dalla normativa all?epoca applicabile un divieto esplicito all?aggiunta del cognome materno; va, altresì, rilevato che le ragioni di possibile confusione sul reale status delle persone indicate nel provvedimento non appaiono sorrette da logicità, atteso che la richiesta presentata era di aggiunta di altro cognome, quello materno, all?originario cognome paterno, e non di modifica dello stesso, sicchè, tuttalpiù, l?effetto sarebbe stato quello di una più evidente esplicitazione della provenienza familiare dei richiedenti, nei limiti consentiti dall?ordinamento.

3. L?appello è, pertanto, infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Nulla è dovuto per le spese.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ? Sezione IV ? definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo rigetta e, per l?effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

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Diamanda 27 marzo 2008 14:51
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per chi è interessato: nel mio comune di residenza, alla mia richiesta di informazioni sulla possibilità di dare al bambino due cognomi, mi hanno detto che oltre alla possibilità del previo riconoscimento da parte della madre, poi del padre e quindi conseguente decisione del tribunale dei minori, si può riconoscere il bambino come da consuetudine (e prenderà quindi il cognome del padre), ma fare poi richiesta alla propria prefettura per il cambio del cognome. sui siti delle prefetture locali ci sono informazioni e moduli. il ministero dell’interno, con circolare del 30/05/2006, sollecitava tra l’altro risposte positive alle richieste di aggiunta del cognome materno.

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Anonimo 31 maggio 2008 08:38
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secondo me è meglio portare un solo cognome altrimenti ci saranno dei cognomi lunghissimi e composti da più cognomi.

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Il potere della vita è delle donne 3 gennaio 2011 12:29
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letterio sei un **** idiota totale è inutile che ti faccio il mio giustissimo ragionamento perchè tanto sei un uomo (animale) e quindi non riusciresti a capire perchè sei privo di anima e cervello

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